FAMIGLIA - Coniugi, separazione, convenzione, contratto atipico, patrimonio, trasferimento
Corte di Cassazione, Sentenza 23 settembre 2013 n. 21736 Le convenzioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, contenenti l'obbligo di trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale o successivamente, sono assimilabili a contratti atipici con propri presupposti e finalità e non ad un contratto di donazione avente esclusivamente scopo di liberalità. Dunque è valido e meritevole di tutela l'accordo successivo all'omologazione che preveda, ad integrazione degli accordi presi, l'obbligo di trasferimento a titolo gratuito del patrimonio in favore dei figli o del coniuge, in quanto volto a garantire, nel comune intento delle parti, l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato "solutorio" degli obblighi di mantenimento previsti dalla legge. Stampa la news |
