Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
PRIVACY - Condannata la moglie che legge la posta del marito utilizzandola nella causa di separazione
Cassazione penale, Sez. V., 9 gennaio 2014 n. 585

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, comma 2, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nella fattispecie la Cassazione ha affermato il principio secondo cui è irrilevante, da un lato, il fatto che il plico sia chiuso o aperto, dall'altro, che il destinatario ne conosca il contenuto giacché la norma tutela la libertà individuale e la riservatezza: tale principio è valido anche per la posta elettronica e la corrispondenza nei social network, come per esempio Facebook.

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