Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE - Per l'avvocato il dovere di difesa del cliente prevale sul dovere di colleganza
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 gennaio 2014 n. 1002

Non può subire la sanzione della censura o dell'avvertimento l'avvocato che esercitando l'azione penale nei confronti di un collega, per conto di un suo ex cliente, non abbia adeguatamente esaminato la fondatezza delle accuse rivolte al collega e non abbia tempestivamente informato il Consiglio dell'Ordine di tale iniziativa. La norma deontologica non impone una valutazione fattuale improntata ad un ben "maggiore approfondimento, dovendo agire contro dei colleghi"; ciò che invece si richiede all'avvocato è un'analisi di verosimiglianza e di non palese infondatezza del contenuto delle dichiarazioni del cliente.

Stampa la news
Studio legale Home Profilo Lo studio News Contatti