Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
MATRIMONIO OMOSESSUALE - Invalidità e inesistenza
Corte Costituzionale, Sentenza 11 giugno 2014 n. 170

Deve considerarsi in contrasto con l''art. 29 Cost. l'esistenza di un vincolo matrimoniale tra persone del medesimo sesso.
E' indispensabile che il legislatore, con sollecitudine, introduca nel nostro ordinamento giuridico una forma alternativa e diversa dal matrimonio che consenta la unione civile a persone del medesimo sesso.
Sono costituzionalmente illegittime le norme di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1982 n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
Il caso è noto: l'ufficiale dello stato civile, ricevuta la sentenza con la quale si dichiarava il transito di Tizio al sesso femminile, contestualmente all'annotazione della rettifica di sesso annotava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Caia. Avverso tale provvedimento i coniugi fanno opposizione (non avendo intenzione di sciogliere il loro matrimonio nonostante il marito sia divenuto donna) e arrivano fino alla Corte Costituzionale: con la sentenza in esame la Consulta, pur non negando rilevanza al rapporto fra persone dello stesso sesso né alla formazione sociale cui esso dà vita, ha confermato l'invalidità e inesistenza del matrimonio omosessuale.

Stampa la news
Studio legale Home Profilo Lo studio News Contatti