ASSEGNO DIVORZILE - La liquidazione dell'assegno non può prescindere, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c. civ., dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato (asseriti redditi in nero vanno provati dal coniuge che chiede l'assegno)
Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza 7 luglio 2015 n. 14051 La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso di un marito, odontotecnico, condannato dalla Corte d'Appello di Milano a versare alla moglie un assegno divorzile di € 760,00 a fronte di uno stipendio mensile di € 900,00: pur sussistendo il diritto della moglie a percepire tale assegno, la Corte di Cassazione ha ritenuto la quantificazione effettuata dalla Corte di merito eccessiva rispetto ai redditi dichiarati dal marito, non avendo la moglie fornito la prova di asseriti ricavi in nero. Stampa la news |