Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
FONDO PATRIMONIALE - AZIONE REVOCATORIA - Il termine di prescrizione decorre dal giorno di annotazione a margine dell'atto di matrimonio
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza 24 marzo 2016 n. 5889

Nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale fra coniugi, l'art. 2903 c. civ. nello stabilire che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui l'atto è opponibile ai terzi, ossia dal giorno della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Non dalla data della stipula della convenzione, né dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari ex art. 2647 c. civ. (che costituisce mera pubblicità notizia).

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