DIVORZIO - ECCEZIONE DI SOPRAVVENUTA RICONCILIAZIONE - Onere della prova in capo a parte convenuta: insufficienza della mera coabitazione
Corte di Cassazione, Sez. VI, 24 novembre/5 febbraio 2016 n. 2360 La Corte di Cassazione ha ribadito che nel giudizio di divorzio l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte e che la ripresa della mera coabitazione (coabitazione inerziale e/o dovuta a interessi materiali o logistici) non equivale a riconciliazione. Quest'ultima può ritenersi integrata nel caso di ricomposizione del consorzio familiare, con ripresa delle reciproche relazioni rilevanti, incompatibile con lo stato di separazione. Stampa la news |
