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DIVORZIO - ASSEGNO DIVORZILE - La domanda di assegno è ammissibile anche dopo la sentenza di divorzio pronunciata all'estero senza riconoscimento economico
Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza 1 febbraio 2016 n. 1863

Il coniuge (economicamente più debole) può chiedere l'assegno divorzile al giudice italiano dopo che il giudice di uno stato estero ne abbia pronunciato il divorzio. L'art. 5 della L. 898/1970 non impone un collegamento contestuale fra la pronuncia sullo status e quella sull'assegno: pertanto, la domanda di assegno divorzile, seppure connessa a quella di scioglimento di matrimonio, è autonoma rispetto ad essa.

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