Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
ASSEGNO DI DIVORZIO - NUOVO PRINCIPIO: per l'assegno di divorzio conta l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente, non il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sentenza 10 maggio 2017 n. 11504

Sentenza storica per il diritto di famiglia: dopo 27 anni sparisce il principio cardine del tenore di vita per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
Ecco i principi di diritto enunciati dalla Corte.
Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970:
- deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda del coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - quali il possesso di redditi e/o cespiti patrimoniali ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, età, sesso e mercato del lavoro), la stabile disponibilità di una casa di abitazione;
- deve tenere conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati nella norma quali: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e comune, reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Si allega testo integrale della sentenza.

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