Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
ADOZIONE - Il figlio nato da madre biologica anonima può conoscere il nome della stessa ma solo dopo la sua morte.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., Ordinanza 7 febbraio 2018 n. 3004

La Corte di Cassazione ha stabilito il diritto del figlio adottato, nato da madre che ha voluto mantenere l’anonimato, di conoscere le generalità della stessa dopo la sua morte: infatti, il termine previsto dall’art. 93, comma secondo, d.lgs. 196/2003 (che consente l’acquisizione di tali informazioni decorsi cento anni dalla data del parto) non può considerarsi operativo oltre il limite di vita della madre biologica.

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