ASSEGNO DI DIVORZIO - Niente assegno divorzile alla moglie che da separata conduce una vita dignitosa senza percepire alcunché dal marito.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., Ordinanza 18 dicembre 2017 n. 30257 Fattispecie: coniugi separati di fatto dal 1983 a seguito dell'allontanamento della moglie. Quest'ultima, senza avere mai percepito alcunchè dal marito all'esito del procedimento di separazione giudiziale, in sede di divorzio avanza domanda di assegno divorzile in virtù del divario esistente tra il suo reddito e quello del marito. Nel respingere la domanda, la Corte ribadisce la natura assistenziale dell'assegno di divorzio precisando che il mero divario esistente tra le posizioni reddituali dei coniugi non è sufficiente ai fini della prova del diritto all'assegno, trattandosi di criterio utilizzabile ai fini della quantificazione solo quando risultano soddisfatte le ragioni poste alla base del diritto di attribuzione. Nel caso in oggetto la moglie non ha fornito prove adeguate sull'insussistenza di una condizione di vita dignitosa, anzi è emerso che la stessa aveva mezzi adeguati per condurre un tenore di vita dignitoso. Stampa la news |