Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - La coabitazione fra coniugi separati non equivale a riconciliazione.
Corte di Cassazione, Sez. VI - 1 Civ., Ordinanza 26 luglio 2019 n. 20323

La Corte nella fattispecie conferma e richiama il suo orientamento: gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (Cass. civ. sez. II, ord. 1630 del 23 gennaio 2018). A fronte di questa giurisprudenza rigorosa vi è quindi l'onere, per la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, di fornirne una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice del merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo. Nella specie la rilevanza delle prove dedotte dalla ricorrente è stata vagliata alla luce della predetta giurisprudenza che richiede una prova certa e non controvertibile della riconciliazione ed è stata esclusa in entrambi i gradi del giudizio di merito: tale valutazione non può essere oggetto di sindacato di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva e, conseguentemente, la Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto dalla moglie.

Stampa la news
Studio legale Home Profilo Lo studio News Contatti