Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
SPESE STRAORDINARIE - SMS formano piena prova salvo circostanziato disconoscimento .
Corte di Cassazione, Sez. I Civ. , Sentenza 17 luglio 2019 n. 19155

La Suprema Corte nella fattispecie richiama innazitutto se stessa e ricorda di avere recentemente statuito che "lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, e non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le "presunzioni" (Cass. Civ., Sezione II, 21 febbraio 2019 n. 5141).
Precisato ciò, la Corte evidenzia che il Tribunale di Mantova (giudice d'appello in una controversia concernente un'opposizione a decreto a ingiuntivo promossa dal padre di un minore, dinanzi al Giudice di Pace di Mantova, avverso un decreto con il quale si era ingiunto allo stesso di pagare alla madre del minore una somma a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest'ultima nell'interesse del figlio quale contributo per le rette dell'asilo-nido) ha correttamente riformato la decisione del Giudice di Pace (che aveva, in accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo). In particolare, il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla madre del minore in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all'impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell'asilo-nido, osservando altresì che l'invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall'opponente, comparso personalmente all'udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunchè, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale (atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta).
La Corte ha pertanto ritenuto la sentenza impugnata conforme ai principi di diritto sopra enunciati e ha respinto il ricorso proposto dal padre del minore.

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