Diritto di Famiglia, Affidamento, Adozione Minori - Studio Legale a Genova
ADOZIONE - Sì all'adozione del minore da parte di single e coppie di fatto.
Corte di Cassazione, Ordinanza 26 giugno 2019 n. 17100

Decisione rivoluzionaria in materia di adozione.
La Cassazione dice si all'adozione di un minore da parte di un single (e non rileva la differenza di età con il bambino, nè il grave handicap dello stesso).
La fattispecie: i genitori di un bimbo di 8 anni, affetto da un grave handicap fisico e da loro abbandonato nei primi mesi di vita, avevano presentato richiesta di revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e ritenevano illegittima l'adozione dello stesso da parte di una donna single, con una differenza di età ben superiore a quella massima di 45 anni prevista dalla legge (il bambino, dopo che i genitori avevano perso la potestà proprio per aver abbandonato il piccolo a pochi mesi dalla nascita, era stato affidato ad una donna di 62 anni che se ne era presa cura instaurando un ottimo rapporto con il bambino e poi chiedendone l'adozione).
La Suprema Corte respinge il ricorso dei genitori perché ciò che conta è l'interesse del minore e precisa che "l'art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando (e non certo tra quest'ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura". Inoltre "la mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell'art. 44, comma 4, esclusivamente che l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando) implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, nei limiti di età suindicati e sempre che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione speciale".
Nel caso di specie i genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale proprio in quanto avevano abbandonato il figlio a pochi mesi dalla nascita e dalla CTU espletata erano risultati inadeguati al ruolo genitoriale in relazione ad un bambino affetto da gravissime patologie. L'adottante invece, infermiera professionale pediatrica con la quale il piccolo ha vissuto, si è rivelata ampiamente in grado di provvedere a tutte le necessità del minore con la collaborazione della figlia, pertanto il bambino è rimasto con la donna che se ne è presa cura.

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