SEPARAZIONE CONSENSUALE - L'assegno di mantenimento decorre dalla data del deposito del ricorso.
Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 22 dicembre 2021 n. 41232 La Corte chiarisce che nel caso di assegno di mantenimento stabilito concordemente in sede di separazione consensuale senza prevedere la decorrenza, lo stesso produrrà effetti con l'omologa ma a decorrere dalla data del deposito del ricorso congiunto, mutuando a tal fine i principi generali ex art. 1183 c. civ. (Tempo dell'adempimento). Stampa la news |