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CONIUGE DIVORZIATO e CONIUGE SUPERSTITE - La pensione di reversibilità va ripartita considerando anche la convivenza more uxorio
Corte di Cassazione, Sezione I, Ordinanza 30 dicembre 2021 n. 419601

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale. È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella fattispecie.

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