MANTENIMENTO DEI FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO - La giurisdizione a decidere sull'assegno di mantenimento spetta all'autorità italiana.
Corte di Cassazione, SEZIONI UNITE, Sentenza 19 ottobre 2022 n. 30903 Caso di specie: madre di nazionalità russa pochi mesi dopo la nascita del figlio rientra nel proprio paese di origine e padre italiano residente in Italia, procedimento di separazione instaurato davanti all'autorità italiana. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che dal punto di vista della giurisdizione va tenuto distinto l'intervento del giudice italiano da quello estero, a seconda che l'oggetto della domanda riguardi la modalità di contribuzione al mantenimento del figlio (competenza del giudice italiano) oppure aspetti personali del rapporto padre/figlio (competenza del giudice estero). Stampa la news |
